Art. 50 c.p.i.
Liceita'
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva