Art. 9
[1]Accordi internazionali
[2]Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, ((...)) e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva