Art. 94
[1]Diritto di surrogazione dell'Amministrazione
[2]Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva