Art. 4
Incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' stabilite dall'articolo 1.
Testo vigente dal 4 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva