Art. 165-septiesPoteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione

La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalita' indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle societa' italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societa' italiane, puo' esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle societa' estere, previo consenso delle competenti autorita' straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse. 2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione

Testo vigente dal 12 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art165septies · fonte su Normattiva