Art. 170Gestione accentrata di strumenti finanziari

Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Testo vigente dal 26 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art170 · fonte su Normattiva