Art. 191-quater(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631)

((Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.)) ((Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.)) ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.)) ((La Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.)) ((Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

Testo vigente dal 6 marzo 2026, tuttora in vigore · versione 134 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art191quater · fonte su Normattiva