Art. 197 — Personale della CONSOB
Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 26 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva