Art. 32-bisTutela degli interessi collettivi degli investitori

Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 1 novembre 2007, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art32bis · fonte su Normattiva