Art. 57-bisLiquidazione ordinaria

((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.)) ((Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.)) ((La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art57bis · fonte su Normattiva