Art. 66.1 — Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione
((I gestori dei mercati regolamentati stabiliscono che la capitalizzazione di mercato prevedibile della societa' le cui azioni sono oggetto della richiesta di ammissione alla negoziazione o, qualora questa non sia valutabile, il capitale e le riserve di tale societa', compresi l'utile e la perdita, dell'ultimo esercizio siano pari ad almeno 1 milione di euro o un importo equivalente in una valuta nazionale diversa dall'euro.)) ((Il comma 1 non si applica all'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni gia' ammesse alla negoziazione.)) ((La Consob disciplina con regolamento gli obblighi a cui sono tenuti i mercati regolamentati relativamente alle domande di ammissione alla negoziazione di azioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.)) 134
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86
134con decorrenza dal 6 giugno 2026
Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo si applica a decorrere dal 6 giugno 2026.
Testo vigente dal 22 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva