Art. 7-undecies(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033)

La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalita' indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, e' l'autorita' competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.

Testo vigente dal 2 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art7undecies · fonte su Normattiva