Art. 79-decies — Definizioni
Nel presente titolo si intendono per:
- a)«autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b)«intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Testo vigente dal 24 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva