Art. 91-bisComunicazione dello Stato membro d'origine

1.Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformita' all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata alle autorita' competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti. 2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine e' l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piu' Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.

Testo vigente dal 18 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 70 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art91bis · fonte su Normattiva