Art. 104
[1]' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali
[2]Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall'art. 54, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(1)
[3](1) Art. 13, c. 2°, L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva