Art. 54
[1]Agevolazioni fiscali ai Consorzi
[2]Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dallo articolo 22.(1) L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.(2)
[4](2) Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva