Art. 108
[1]d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
[2]Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1)
[3](1) Art. 6, c. 2°, L. n. 366/1974
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva