Art. 6
[1]interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
[2]Tra le funzioni e i poteri esercitati dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del presente Testo Unico; in particolare il CIPI:(1)
- a)emana direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 per le iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire; (2)
- b)fissa i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformita' delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione ed i centri di ricerca - con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 72; (3)
- c)fissa, ai sensi dell'art. 69, i criteri e le modalita' per la concessione del contributo in conto capitale, ivi compreso quello a favore di impianti commerciali e di servizi e per il coordinamento con le agevolazioni creditizie;(4)
- d)delibera, ai sensi dell'art. 74, l'ammissione a contributo in conto capitale delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;(5)
- e)esprime l'eventuale valutazione di difformita' dagli indirizzi della programmazione economica per i progetti di investimento relativi ad impianti di importo superiore ai 10 miliardi di cui all'art. 76;(6)
[3](1) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977
[6](4) Art. 10, c. 4°, 5°, 6° e 7°, L. n. 183/1976
[8](6) Art. 3, D.L. n. 156/1976, conv. L. n. 350/1976
[9](7) Art. 14, L. n. 183/1976
[10](8) Art. 17, c. 1°, L. n. 183/1976
[11](9) Art. 2, D.P.R. n. 902/1976
[12](10) Art. 2, c. 1°, L. n. 675/1977
[13](11) Idem, art. 2, c. 2°, lett. b)
[14](12) Idem, art. 2, c. 2°, lett. c)
[15](13) Idem, art. 2, c. 4°
[16](14) Idem, art. 2, c. 7°
[17](15) Idem, art. 3, c. 5°
[18](16) Idem, art. 4, c. 1°, lett. c)
[19](17) Idem, art. 12, c. 7°
[20](18) Idem, art. 19, c. 5°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva