Art. 111

[1]di stanziamento in materia di interventi per il settore agricolo alimentare

[2]Dei finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori di cui all'art. 1.(1) Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' riservato altresi' alle Regioni meridionali il 60 per cento del finanziamento destinato al settore dell'irrigazione.(2)

[3](1) Art. 16. c. 2°, L. n. 984/1977

[4](2) Idem, art. 11, u.c.

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art111 · fonte su Normattiva