Art. 16
[1]Esecutivo
[2]Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni.(1) La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (2)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva