Art. 115
[1]di lavori di imporlo superiore a 1 miliardo di lire
[2]Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, sono consentiti per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, criteri di aggiudicazione diversi da quelli indicati nella legge medesima, quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore dei territori di cui all'art. 1, a norma dell'articolo 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.(1)
[3](1) Art. 24, c. 2°, L. n. 584/1977
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva