Art. 13
[1]istitutiva
[2]La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma e propria personalita' giuridica, attua, nei territori di cui all'art. 1, esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 nonche' gli interventi regionali che, ai sensi dell'art. 46 del presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.(1) Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita' e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. (2)
[4](2) Art. 1, c. 3°, L. n. 646/1950
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva