Art. 156

[1]di esecuzione e ristrutturazione della Cassa

[2]Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.(1) La Cassa per il Mezzogiorno puo' funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'art. 8 del presente Testo Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all'art. 13, realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e di riqualificazione, di formazione, e di aggiornamento.(3)

[3](1) Art. 28, L. n. 646/1950; art. 3, L. n. 717/1965

[4](2) Art. 28, c. 2°, L. n. 646/1959

[5](3) Art. 5, c. 2°, L. n. 183/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art156 · fonte su Normattiva