Art. 156
[1]di esecuzione e ristrutturazione della Cassa
[2]Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.(1) La Cassa per il Mezzogiorno puo' funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'art. 8 del presente Testo Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all'art. 13, realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e di riqualificazione, di formazione, e di aggiornamento.(3)
[4](2) Art. 28, c. 2°, L. n. 646/1959
[5](3) Art. 5, c. 2°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva