Art. 164
[1]di rappresentanza dei consigli di valle e di enti
[2]Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente Testo Unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa dei Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori previsti dalle norme del presente Testo Unico.(1)
[3](1) Art. 44, L. n. 634/1957
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva