Art. 167
[1]straordinario per gli enti di bonifica
[2]La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a fornire alle Regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passivita' pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attivita' pubbliche.(1)
[3](1) Art. 6, c. 6°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva