Art. 172
[1]relative a singole Regioni
[2]Le disposizioni del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppresse ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda - concernente disposizioni per singole Regioni, articoli dal 159 al 315 - che restano in vigore con le modificazioni, sostituzioni e integrazioni apportate dalle leggi successivamente emanate a favore delle Regioni medesime.
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva