Art. 23
[1]dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici
[2]I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla meta'. I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775
16Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Testo vigente dal 18 novembre 1984, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva