Art. 27
[1]delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
[2]L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente Testo Unico, e', per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(1)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva