Art. 36
[1]' alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
[2]Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua, di cui all'art. 51 del citato T.U., puo' essere prorogata per due quadrienni. Ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per i territori di cui all'art. 1, puo' essere utilizzata la Cassa per il Mezzogiorno. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775
16Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Testo vigente dal 18 novembre 1984, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva