Art. 52
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[1]dei vincoli dei piani regolatori
[2]Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 aprile 1981, n. 128, ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che:"Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata".
Testo vigente dal 15 febbraio 1981 al 28 dicembre 2001 · versione 8 su Normattiva