Art. 57
[1]sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese industriali
[2]La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30 aprile 1976, n. 374, in favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva