Art. 67

[1]estinzione del finanziamento

[2]In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi delle disposizioni della presente rubrica o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.(1) In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua.(2) In caso di cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, salvo quanto previsto dall'articolo 80, l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno.(3) Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformita', i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini, senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.(4)

[3](1) Art. 22, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

[4](2) Idem, c. 2

[5](3) Idem, c. 3

[6](4) Idem, c. 4

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art67 · fonte su Normattiva