Art. 29
Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze
[1]Art. 23, c.1, L.n. 219/1981 1. Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termini scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28.
[2]Idem, c.2 2. Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
[3]Idem, c.3 3. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
[4]Idem, c.4 4. Le aziende e gli istutiti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sono autorizzati, anche in deroga a norma di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 27 e 28 compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.
[5]Idem, c.5 5. Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamento di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
[6]Idem, c.6 6. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi.
[7]Art. 8, c.10, L.n. 730/1986 7. Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva