Art. 71
[1]per le agevolazioni
[2]Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.(1) La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facolta' degli Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresi' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.(2) Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'Istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del primo comma, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili.(3) I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.(4) La domanda di cui al primo comma e' altresi' trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che puo' esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.(5)
[3](1) Art. 13, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Art. 14, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[6](4) Idem, c. 2°
[7](5) Idem, c. 3°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva