Art. 98

[1]concernenti l'attivita' dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:(1)

  • a)mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari ovvero eccezionalmente da garanzie personali;
  • b)sovvenzioni e sconti cambiari;
  • c)sconti e anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
  • d)sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
  • e)riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro. Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui al primo comma sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.(2) Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresi' ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.(3)

[2](1) Art. 14, L. n. 298/1953

[3](2) Art. 19, c. 4°, L. n. 183/1976

[4](3) Idem, u.c.

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art98 · fonte su Normattiva