Art. 65

[1]autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

[2]I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 63 sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 42, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza effettuate.(1)

[3](1) Art. 32, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 3, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art65 · fonte su Normattiva