Art. 65
[1]autorizzati ad esercitare il credito a medio termine
[2]I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 63 sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 42, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza effettuate.(1)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva