Art. 1 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1937, che da' facolta' al Nostro Governo di riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sulla istruzione elementare post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, vigenti nel momento in cui il testo unico sara' pubblicato;
[4]Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
[5]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[6]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1925.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Fedele.
[13]Visto, Il guardasigilli: Rocco.
[14]Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 22 aprile 1925.
[15]Atti del Governo, registro 235, foglio 107. - Granata.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva