Art. 1
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[1]TESTO UNICO.
[2]Art. 1.
[3](Art. 2, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[4]Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva