Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.
[3]E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.
[4]Essi vengono nominati mediante esame di concorso, salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nei casi e con le modalita' ivi contemplati.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva