Art. 10

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[1](Art. 17, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 16, comma 4°, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

[2]Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

[3]E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

[4]Essi vengono nominati mediante esame di concorso, salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nei casi e con le modalita' ivi contemplati.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art10 · fonte su Normattiva