Art. 100
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[1](Art. 7, legge 20 marzo 1913, n. 206).
[2]La concessione e' fatta in ragione di L. 80,000,000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio si cumula con quella dei quadrienni successivi.
[3]Sulla somma di concessione quadriennale di L. 80,000,000 per gli edifici scolastici, e' assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna Provincia una quota stabilita per Regio decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni della istruzione obbligatoria.
[4]Nel limite della quota assegnata a ciascuna Provincia sulla detta somma di L. 80,000,000, il Consiglio scolastico stabilisce quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne da' comunicazione ai Comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo e' fissato nel decreto ministeriale di impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso si debba procedere in una, due, tre o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna Provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva