Art. 101

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[1](Art. 1, commi 1°, 2° e 4°, decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1126).

[2]La quota di concessione di prestiti per edifici scolastici attribuita in L. 20.000.000 all'anno 1922 dalla legge 4 giugno 1911, n. 487, e' anticipata ed assegnata all'anno 1914 allo scopo di dar corso alle domande di mutui, con preferenza a quelle per costruzioni di minor importanza, presentate dai Comuni nel cui territorio sia maggiore la disoccupazione e che, pur avendo allestiti e fatto approvare i progetti entro il 31 dicembre 1914, non abbiano potuto o non possano avere il prestito per insufficienza di fondi assegnati alle singole Provincie nel corrente quadriennio stabilito con l'articolo precedente.

[3]Le L. 20,000,000 sono assegnate direttamente dal Ministero della pubblica istruzione a quei Comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

[4]Nelle assegnazioni per Provincia da fare ai sensi dell'articolo precedente negli anni 1917 e successivi si tiene conto delle assegnazioni fatte colla ripetuta somma di L. 20 milioni.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art101 · fonte su Normattiva