Art. 102
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[1](Art. 28, commi 2° a 5°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici, compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e del Consiglio scolastico.
[3]L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359.
[4]Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[5]Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva