Art. 104
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[1](Art. 26, comma 4°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Negli edifici per scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile e' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva