Art. 106
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[1](Art. 28, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]I mutui sono concessi su richiesta del ministro della istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva