Art. 107

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[1](Art. 24, commi 3° e 4°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]La concessione ai Comuni ed agli enti morali viene garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, viene accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

[3]La concessione dei mutui e' fatta per un periodo massimo di 30 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art107 · fonte su Normattiva