Art. 108
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[1](Art. 26, comma 3°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i Comuni, contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva