Art. 109

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[1](Art. 25, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'art. 99 viene assunto per intiero dallo Stato e fa carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

[3]Fa carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i Comuni devono garantirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, sono fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

[4]Sul residuo capitale, al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, viene ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

[5]La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione di interesse, viene operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art109 · fonte su Normattiva