Art. 110
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[1](Art. 30, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici e' concesso nella stessa forma e misura stabilita nell'articolo precedente anche a quei Comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.
[3]Rimane per tali Comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti cosi' contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.
[4]Il concorso e' in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e delle finanze, osservate tutte le altre formalita' stabilite per l'approvazione del progetto.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva