Art. 111
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[1](Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]Per i servizi di edilizia scolastica i Comuni sono in ciascun Provveditorato agli studi, suddivisi, al 2 febbraio 1924, nelle seguenti categorie:
- a)Comuni ad alto analfabetismo (superiore al 40 %) e mancanti, rispetto alle classi istituite, di un numero di aule scolastiche superiore ad un quinto delle aule scolastiche esistenti;
- b)Comuni ad alto analfabetismo ed aventi un numero di aule qualificate disadatte, superiore ad un quinto delle aule esistenti;
- c)Comuni a medio analfabetismo ed edilizia scolastica incompleta;
- d)Comuni a scarso analfabetismo ed edilizia scolastica sufficiente.
[3]I Comuni colpiti da terremoti sono classificati nella categoria di cui al precedente comma a).
[4]Le graduatorie, per il primo triennio, sono compilate, in base agli atti esistenti, dal Ministero della pubblica istruzione per tutti i Provveditorati agli studi, tenute presenti le disposizioni dei commi precedenti.
[5]Alla fine di ogni triennio, ogni Provveditorato agli studi raggruppa i Comuni in quattro categorie a seconda che i locali, nel loro complesso, risultino deficienti, mediocri, buoni, ottimi.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva