Art. 112
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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]I contributi stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a qualsiasi titolo, in vantaggio dell'edilizia scolastica, sono, nella erogazione annuale, ripartiti tra le quattro categorie indicate nel precedente articolo in ragione di 10/20, 6/20, 3/20, 1/20, rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta categoria. Dentro ciascuna categoria la precedenza e' data alla costruzione degli edifici scolastici rurali.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva